La figura giuridica del Postulatore

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Norme servandae 1. b: “L’attore tratta la Causa tramite un postulatore legittimamente costituito”
Norme servandae 2. a: “Il Postulatore è costituito dall’attore in forza del mandato di procura redatto a norma del diritto, con l’approvazione del Vescovo”

L’Attore tratta la causa tramite un postulatore legittimamente costituito dal medesimo Attore in forza del mandato di procura redatto a norma del diritto, con l’approvazione del Vescovo (per la fase diocesana dell’Inchiesta). Il postulatore, innanzitutto, rappresenta l’Attore. Come tramite dell’Attore, il postulatore deve presentare all’autorità competente tutte le istanze dirette ad ottenere il prosieguo della Causa. Rappresenta e tutela il diritto primordiale dell’Attore che sarebbe quello di chiedere che la Causa sia iniziata. Pertanto, ha il diritto e il dovere di seguire la Causa in tutte le sue fasi e fare tutto quanto richiesto perché sia raggiunta una conclusione alla petizione dell’Attore, naturalmente sia una conclusione felice o infelice. Inoltre, il postulatore, come qualsiasi membro del Popolo di Dio è il rappresentante della comunità dei fedeli davanti all’autorità competente, il quale ha interesse nella Causa e lavora per la ricerca della verità.
L’Attore, con l’approvazione del Vescovo Diocesano competente, ha il diritto di nominare un postulatore per mezzo di un mandato scritto in conformità alle norme di legge. Come nella precedente legislazione, il ruolo del postulatore è ancora quello di procuratore, la cui responsabilità è, in primo luogo, di rappresentare l’Attore davanti al Vescovo Diocesano o al suo Delegato. Senza dubbio, il postulatore continua ad avere una responsabilità seria nell’intera Chiesa si da quando la Causa di Canonizzazione trascende i singoli e la particolare Diocesi.
Dai testi della legislazione si può desumere una definizione della figura giuridica del postulatore e cioè: la persona che, provvista di mandato, preparato in forma canonicamente legittima e debitamente approvato dall’autorità ecclesiastica competente, rappresenta l’Attore presso l’autorità ecclesiastica, sia quella diocesana che quella romana. Ha, pertanto, un ruolo duplice nelle Cause dei Santi, quello di “difendere” in prima persona gli interessi dell’Attore (che l’ha nominato); e quello di collaborare con l’autorità ecclesiastica (che l’ha approvato) nella ricerca della verità.
Da questa definizione del postulatore emerge la duplice figura giuridica del postulatore, basata sullo stato attuale della Causa:
-Postulatore della Causa in fase diocesana, cioè colui che rappresenta l’Attore davanti all’autorità ecclesiale diocesana;
-Postulatore della Causa in fase romana, cioè colui che rappresenta l’Attore davanti alla Congregazione delle Cause dei Santi.

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